Stiamo raccogliendo i dubbi e problemi più frequenti sulla fatturazione elettronica... per dare a tutti una risposta!
Prima dell’invio della fattura elettronica a SDI può essere necessario firmare digitalmente il file XML. A tal proposito, si ricorda quanto segue:
– Pubblica Amministrazione: se la fattura è destinata ad un soggetto della Pubblica Amministrazione, prima dell’invio, la fattura deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente.
– Soggetto privato (cioè diverso dalla P.A.): se la fattura è destinata ad un soggetto privato la firma è facoltativa, anche se caldamente consigliata, per assicurare l’autenticità e l’integrità del file, ricondurlo al redattore (attribuendo al file, ai sensi dell’art. 2702 c.c., efficacia probatoria) nonché rendere il documento immediatamente idoneo a una corretta conservazione digitale.
I nostri software consentono la firma massiva su tutti gli XML da inviare a SdI.
Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 l’imposta di bollo per le fatture elettroniche va assolto in modo virtuale e va indicato in fattura. Al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare dell’imposta sulla base delle fatture elettroniche transitate da SDI.
Il bollo virtuale può essere addebitato al cliente. In tal caso occorre compilare la sezione “Bollo” nel file XML e una riga di spese accessorie con codice AC. Se il bollo non viene addebitato al cliente è sufficiente compilare la sezione “Bollo”.
Con Profis, Studio4, Spring e eSolver è possibile gestire tutte le casistiche del bollo virtuale nel processo di fatturazione elettronica.
La richiesta di pagamento di una somma aggiuntiva in fattura per l’emissione della fattura elettronica è illegittima. L’articolo 21 comma 8 del DPR 633/72 dispone infatti che: “Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”.
L’obbligo di fatturazione elettronica vale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Tutti i documenti emessi verso soggetti esteri potranno continuare ad essere emessi su carta o inviati via email e dovranno confluire sulla Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (ex Comunicazione dati fatture).
Tuttavia la norma non vieta di emettere, anche per i clienti UE e Fuori UE, la fattura in formato elettronico in questo caso essa non dovrà confluire anche nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Cosa succede in questo caso?
1) Le fatture vengono trasmesse allo SdI dell’Agenzia delle Entrate;
2) Occorre trasmettere al cliente la fattura nelle consuete modalità (email, posta ect.);
3) Si evita l’Esterometro.
Puoi approfondire leggendo questo articolo.
[IN CORSO DI AGGIORNAMENTO - Ultimo aggiornamento 08/02/2019 13:00]
Chi siamo?
Siamo specializzati in software per Studi professionali e Imprese e ogni giorno aiutiamo centinaia di persone a risolvere i problemi quotidiani che stanno riscontrando con la fatturazione elettronica e nell’utilizzo dei programmi che gestiscono la fattura elettronica quali Profis, FattureWeb, Sportello Cloud, Studio4, Spring e eSOLVER.
Grazie al tracking puoi conoscere in qualsiasi momento lo “stato” della fattura e puoi verificare potenziali anomalie.
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